Ordinanza n. 267 del 1983

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ORDINANZA N. 267

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con due ordinanze emesse l'11 luglio 1978 e con un'ordinanza emessa il 15 aprile 1980, rispettivamente iscritte ai nn. 357 e 358 del registro ordinanze 1979 ed al n. 727 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 175 del 1979 e n. 345 del 1980. Visti gli atti di costituzione di Loccisano Elio e di Masino Roberto e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

uditi l'avv. Mauro Mellini per Loccisano Elio e l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con due ordinanze, di identico contenuto, emesse l'11 luglio 1978, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 3, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui tale disposizione non prevede che il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, entro il quale il Ministro della difesa deve decidere sulla domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, sia perentorio, "non apparendo rispettata l'esigenza che, a parità di situazione di assoggettamento agli obblighi di leva, corrisponda una parità di trattamento in ordine alla effettiva prevedibilità del momento della chiamata alla prestazione del servizio sostitutivo civile, rispetto al momento della chiamata alla prestazione del servizio militare armato";

e che lo stesso Tribunale amministrativo regionale, con ordinanza del 15 aprile 1980, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale, denunciando anche l'intero testo della legge n. 772 del 1972, in riferimento, alternativamente, agli artt. 2, 3, primo comma, e 52 Cost., ovvero agli artt. 2, 3, primo comma, 19 e 21, primo comma, Cost.;

ritenuto che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe, concernendo identiche questioni, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

considerato, peraltro, che a questa Corte risulta l'esistenza di una circolare (19 settembre 1979 n. 500081/3) con cui il Ministro della difesa avrebbe disposto per gli obiettori - i quali, alla data della presentazione della domanda, si trovassero ad avere atteso per un periodo di 26 mesi, se della leva di terra, ovvero di 32 mesi, se della leva di mare - l'adozione del provvedimento di dispensa dalla ferma ai sensi dell'art. 100, lett. b, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 12,13 e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale .

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospesa ogni decisione sulle questioni di merito che restano salve e impregiudicate;

dispone che entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza il Ministro della difesa provveda a far pervenire alla cancelleria di questa Corte:

1) il testo integrale della circolare del 19 settembre 1979, n. 500081/3;

2) i dati numerici relativi all'applicazione di detta circolare;

3) eventuali altre circolari o determinazioni ministeriali riguardanti la materia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 settembre 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 20 settembre 1983.